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LO STATUTO
Titolo I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
 Art. 1 – Denominazione
È costituita a norma dell'art. 36 c.c., un'associazione non riconosciuta denominata GENTES - Associazione socio-culturale del Quartiere Giuliano-Dalmata, apolitica ed apartitica, che non persegue scopo di lucro e si riconosce nei valori tradizionali della cultura locale, nazionale ed europea.
L'associazione ha sede in Roma, in Via Fratelli Reiss Romoli 19.

Art. 2 – Simbolo
Il simbolo dell’Associazione è il seguente:



Art. 3 – Obiettivi e Finalita’
In considerazione della peculiarità storica del Quartiere Giuliano-Dalmata, sorto dalla fusione delle genti giuliano-dalmate con la popolazione romana, l’Associazione socio-culturale GENTES si propone di conservare e valorizzare quei valori sociali e culturali derivanti da tale fusione e al contempo di migliorare la qualità generale della vita degli abitanti del Quartiere.
Per ottenere ciò l’Associazione si propone di:
  • mantenere uniti e consapevoli i soci, i cittadini del Quartiere e tutti coloro che si riconoscono nei suoi valori sociali e culturali della particolarità della cultura e della vita sociale che si sono in esso sviluppate nel corso degli anni;
  • svolgere opera di difesa e sviluppo del patrimonio artistico e culturale presente nel Quartiere;
  • promuovere lo sviluppo sociale e culturale del Quartiere attraverso iniziative che coinvolgano sia i soci, che i cittadini del Quartiere e tutti coloro che siano interessati ad esso per ragioni familiari, sociali, culturali o politiche;
  • mantenere vivo il ricordo delle origini storiche del Quartiere, con particolare riferimento all’Esodo Giuliano-Dalmata;
  • promuovere la partecipazione attiva dei soci e dei cittadini residenti nel Quartiere alla soluzione dei problemi connessi allo sviluppo, alla gestione e al decoro del loro Quartiere individuando valide proposte da presentare a tutti i livelli politici ed amministrativi;
  • rendersi portavoce delle esigenze collettive dei soci e dei cittadini del Quartiere;
  • sviluppare tutte le potenzialità artistiche, culturali e sportive dei soci, dei cittadini del Quartiere e di tutti coloro che ad esso fanno riferimento;
  • svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di terzi, eventi artistici, manifestazioni spettacolo, feste ed incontri, concerti e attività musicali, attività di formazione, laboratori sperimentali di musica, cinema, teatro, discografia, grafica, attività discografiche, attività editoriali, attività culturali, attività fotografiche ed arti visive in generale, attività turistiche;
  • organizzare qualsiasi attività turistica con ogni mezzo – a titolo esemplificativo: gemellaggi, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, campi estivi - per favorire l'incontro e lo scambio culturale dei soci e dei cittadini del Quartiere e per favorire la conoscenza di luoghi di interesse storico, culturale, architettonico, ecologico e naturalistico;
  • organizzare manifestazioni promozionali, gare, tornei, campionati, atti ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico.
  • produrre, distribuire e diffondere materiale tecnico, culturale, didattico, sociale, attraverso volantini, stampa, radio, televisioni, Internet e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, comprese pubblicazioni e materiale per conto terzi;
  • promuovere l’acquisizione, la gestione, la produzione e la vendita di stampati anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
  • stipulare accordi con enti, attività commerciali o finanziarie al fine di ottenere trattamenti di favore per i propri soci.
Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione può:
  • aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
  • deliberare l'adesione, con delibera da adottarsi dall’Assemblea generale, ad Associazioni, organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità;
  • aderire, in Italia o all'estero, a qualsiasi attività che direttamente, tramite delibera del Consiglio Direttivo, sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
  • compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare ivi compresi mutui ipotecari passivi e affidamenti presso Istituti Bancari, che il Consiglio Direttivo riterrà utile, senza limitazione alcuna, nel rispetto degli scopi istituzionali;
  • creare parallelamente club privati, circoli musicali, artistici o di altro genere col fine di intrattenimento e di ritrovo senza alcuno scopo di lucro se non quello di rientrare nelle spese di gestione.
 
Art. 4 – Durata e scioglimento
L'associazione ha la durata minima di 5 anni.
La sua durata sarà prorogata di un uguale periodo nel caso di mancata richiesta di scioglimento da presentarsi almeno sei mesi prima all'assemblea dei soci per la eventuale e successiva approvazione. Le proroghe possono essere più di una.
I soci s'impegnano, per il periodo stabilito, al versamento della quota sociale decisa annualmente su proposta del Consiglio Direttivo. In mancanza del versamento della quota sociale, il Socio è considerato decaduto.
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 662 del 23 Dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
Art. 5 – Natura e risorse dell’Associazione
L'associazione è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma. Si avvale dei seguenti introiti:
a) quote di iscrizione;
b) proventi di manifestazioni;
c) contributi, lasciti, donazioni, sponsorizzazioni e proventi vari.
Le suddette entrate ed i beni acquistati con esse, costituiscono il fondo comune dell'associazione. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Le quote od i contributi associativi sono intrasmissibili.
Il fondo comune non può essere diviso, o distribuito neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalle leggi.
 
Titolo II
SOCI
Art. 6 – Soci
Possono far parte dell'Associazione:
a) Persone fisiche, cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, maggiorenni, senza discriminazione di alcun genere;
b) Società di Persone e di Capitali;
c) Enti pubblici e privati in senso lato;
d) Associazioni con scopi analoghi o complementari.
Il numero dei soci è illimitato. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, di usufruire delle strutture, dei servizi e delle agevolazioni che l'associazione realizzerà. Tutti i soci hanno diritto di voto.
I soci si distinguono in:
  • soci fondatori: sono coloro che hanno stilato il presente Statuto;
  • soci ordinari: sono tutti gli iscritti all'Associazione;
  • soci benemeriti: sono nominati all’unanimità dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari ed hanno gli stessi diritti dei soci fondatori;
  • soci onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo per la loro attività in favore dell'associazione o del quartiere e non sono tenuti al pagamento della quota sociale ordinaria.
             
Art. 7 – Ammissione e doveri dei soci
L'ammissione di ogni nuovo socio avviene su presentazione di almeno un socio fondatore o benemerito e viene ratificata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. I soci sono tenuti:
  1. al pagamento della quota di iscrizione;
  2. all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
 
Art. 8 - Esclusione
I soci sono radiati per i seguenti motivi:
  1. quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali;
  2. quando, in qualunque modo, arrecano danni morali o materiali all'associazione. I relativi provvedimenti sono presi dal Consiglio Direttivo.
       
Art. 9 – Recesso
Il Socio può in ogni tempo recedere dall'Associazione con effetto immediato, indirizzando lettera al Consiglio.
 
Art. 10 – Privacy
L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai Soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

TITOLO III
ORGANI
Art. 11 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
  1. l'Assemblea generale;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente del Consiglio direttivo;
  4. il Collegio dei Probiviri.
Art. 12 – Assemblea generale
L’Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica o ordinaria a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea generale è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei Soci ordinari lo richieda.
Hanno diritto d'intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri associati, esclusi i membri del Consiglio. Spetta all'Assemblea generale ordinaria:
a) nominare i membri del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio sono scelti fra gli associati;
b) stabilire, su proposta del Consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati;
c) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
d) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio;
e) eleggere il Collegio dei Probiviri tra i suoi soci;
f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto. Spetta all'Assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'Assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Art. 13 – Regolamento dell’Assemblea
L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del Consiglio. Le eventuali Società associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia o a cui sia conferita la rappresentanza della società. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di cinque deleghe. Le riunioni dell'Assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti o rappresentanti. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea generale straordinaria in prima convocazione, sarà necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di più della metà degli associati. Le delibere delle Assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. Lo scioglimento dell'Associazione richiederà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 10 consiglieri ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il rinnovo delle cariche sociali avviene ogni due anni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività associativa. Se lo ritiene necessario, il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Tesoriere, il cui compito è quello di coadiuvare il Segretario nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la Segreteria dell'associazione.

Art. 15 – Modalità di elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri
L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene con votazione a scrutinio segreto da parte di tutti i soci presenti all’Assemblea ordinaria. Ogni socio ha diritto di esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze.
Possono essere votati tutti coloro che abbiano presentato la propria candidatura durante la medesima Assemblea ordinaria.
Almeno la metà più uno degli eletti dovranno essere scelti fra i soci fondatori e benemeriti.
Risulteranno eletti i dieci candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto della ripartizione indicata al comma precedente. Se tale condizione non dovesse verificarsi, verranno eletti tutti i soci fondatori e benemeriti che si siano candidati, al posto dei soci ordinari fino al conseguimento della ripartizione suddetta.
Durante la medesima Assemblea viene eletto anche il Collegio dei Probiviri, seguendo le medesime modalità dell’elezione del Consiglio Direttivo.
 
Art. 16 – Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea generale dell'Associazione.
In particolare esso:
a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea generale. In maniera esemplificativa ma non esaustiva esso potrà stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) delibera circa l'ammissione e la radiazione dei soci;
d) convoca l'Assemblea generale dell'Associazione;
e) propone all'Assemblea generale la misura dei contributi a carico degli associati;
f) predispone il bilancio preventivo dell'Associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea generale;
g) nomina con votazione palese ed unanime i soci benemeriti tra i soci ordinari dell’Associazione e i soci onorari senza limitazioni di appartenenza.

Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione dura in carica due anni e può essere rieletto.
Esso ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale o del Consiglio.
In caso di impedimento permanente del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'Associazione – dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Resta inteso che in occasione della prima adunanza utile, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente.
 
Art. 18 – Convocazione del Consiglio direttivo
Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o tre dei suoi membri lo richiedano.
Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno cinque membri e le sue decisioni ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario della riunione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del Consiglio, provvede a sostituirli la Assemblea con i criteri già fissati.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano anche i Probiviri, ma non hanno diritto di voto.

Art. 19- Segretario amministrativo
Il Segretario Amministrativo è responsabile della gestione contabile dell'associazione, che esercita attuando le direttive del Consiglio.
Ha l'obbligo di tenere la contabilità e di redigere il Bilancio che comprenda l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 20 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di controllo dell’Associazione ed è costituito da tre membri effettivi, di pari dignità, di cui almeno due nominati fra i Soci fondatori, e da due membri supplenti, di cui almeno uno nominato fra i Soci fondatori.
I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi qualora uno o più membri effettivi siano impossibilitati permanentemente a svolgere il proprio compito.
Esso vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, riferendone annualmente all'Assemblea, fornisce pareri su tutte le controversie fra soci, e fra soci e organi sociali e infine risolve i conflitti che possono insorgere tra i soci in merito all’interpretazione dello Statuto o delle norme regolamentari in vigore.
 
Titolo IV
SCIOGLIMENTO
Art. 21
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Qualora i Fondi associativi fossero insufficienti, le restanti spese per lo scioglimento della associazione saranno a carico dei membri del Consiglio Direttivo.
 
Titolo V
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 22
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

Firmato

GENTES Associazione Socio-Culturale Quartiere Giuliano-Dalmata
Via Fratelli Reiss Romoli 19 - 00143 Roma | T (+39) 333 4000808 | E info@associazionegentes.org | PEC associazionegentes@pec.it | Copyright © 2023 associazionegentes.it


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